1. Nell'ambito della valorizzazione dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni elaborano ogni anno progetti di valorizzazione turistica, in ambito regionale o interregionale, finalizzati soprattutto ad accrescere l'afflusso di turisti dall'estero. Tali progetti possono accedere a finanziamenti straordinari da parte di un apposito fondo speciale costituito presso il Ministero delle attività produttive dell'importo di 20 milioni di euro per il 2006 e che, per gli anni successivi, è quantificato in sede di legge finanziaria.
2. Il Ministro delle attività produttive, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per la ripartizione di tale fondo il cui obiettivo strategico è l'attrazione di nuovi flussi turistici dall'estero.
3. Il Ministro delle attività produttive provvede annualmente alla ripartizione dei fondi di cui al presente articolo applicando i criteri di cui al comma 2.
1. Per potenziare e accelerare la realizzazione del progetto denominato «Choose Italy (scegli l'Italia)» è autorizzata la spesa aggiuntiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
1. Il Comitato nazionale per il turismo, istituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, oltre a svolgere i compiti fissati dal citato decreto-legge provvede a:
a) favorire una maggiore coesione politico-operativa dei diversi soggetti istituzionali che si occupano di turismo;
b) promuovere il miglioramento del sistema delle infrastrutture e la qualità dei servizi connessi al turismo, attraverso le opportune intese con i soggetti istituzionali competenti;
c) definire accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con i maggiori operatori nazionali e comunitari nel campo dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi per favorire sistemi di trasporto a costi contenuti a sostegno di flussi turistici di rilevante dimensione;
d) promuovere intese e aggregazioni tra operatori nazionali del turismo, in particolare tra agenzie di viaggio, per raggiungere dimensioni adeguate ai fini della competizione internazionale in campo turistico;
e) ridefinire l'offerta turistica nazionale per adeguarla ai crescenti livelli qualitativi richiesti dalla domanda interna ed estera, favorendo, anche attraverso processi di aggregazione, la crescita di operatori di dimensioni tali da essere in
f) favorire accordi tra imprenditori del settore turistico per consentire una destagionalizzazione dei flussi turistici sia di provenienza interna, sia di provenienza estera, al fine di ottimizzare l'utilizzazione nell'arco dell'anno delle strutture ricettive.
1. L'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale, deve svolgere un ruolo di sintesi e di coordinamento, su base volontaristica, dell'azione che le regioni, nell'ambito delle loro competenze, svolgono per la promozione turistica regionale all'estero.
2. Al fine di rendere più efficace l'impiego di risorse pubbliche nella promozione turistica all'estero, l'Agenzia nazionale del turismo promuove intese con le regioni per realizzare azioni di promozione turistica all'estero su base nazionale o interregionale.
1. Alle imprese turistiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti nel settore delle attività ricettive, come definite ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), numero 1), dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome in materia di armonizzazione, valorizzazione e sviluppo del sistema turistico, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, è
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 30 milioni di euro nel 2006 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale